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Assegno unico esempio di calcolo

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI A CARICO

L’importo mensile della prestazione è determinato sulla base di quanto previsto dall’articolo 4, / e dei valori riportati nella tabella 1 allegata al medesimo decreto in corrispondenza della soglia di Isee. Ai fini dell’individuazione dell’Isee da afferrare a riferimento, si precisa che va considerato l’Isee del nucleo ove è inserito il figlio beneficiario della prestazione, a prescindere dalla circostanza che il genitore richiedente faccia porzione del medesimo nucleo familiare (ad modello, genitori separati e/o divorziati). Infatti, la domanda è presentata da un genitore ovvero da chi esercita la responsabilità genitoriale e non è previsto anche il requisito della convivenza con il figlio per la a mio avviso la presentazione visiva e fondamentale della a mio avviso la domanda guida il mercato stessa. In assenza di Isee, il nucleo di riferimento è accertato sulla base dei dati autodichiarati in a mio avviso la domanda guida il mercato dal richiedente. Al riguardo si precisa che, ai fini della determinazione dell’importo della prestazione spettante, in assenza di Isee spettano gli importi corrispondenti a quelli minimi. Nel particolare, per ciascun figlio minorenne è previsto un importo pari a euro mensili, che spetta in misura piena per un Isee pari o inferiore a euro e si riduce gradualmente, istante gli importi indicati nella tabella 1, fino a raggiungere un valore pari a 50 euro con Isee pari o eccellente a euro.

Per ciascun discendente maggiorenne, sottile al compimento del ventunesimo anno di età, è previsto un importo pari a 85 euro mensili in misura piena per un Isee pari o inferiore a euro. Tale importo si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un Isee pari o superiore a euro.

 

LE MAGGIORAZIONI PREVISTE

Al conclusione di verificare se possano essere riconosciute le maggiorazioni previste dalla normativa, occorre valutare la presenza delle situazioni particolari di seguito elencate, con possibilità anche di cumulare più maggiorazioni.

 

FIGLI SUCCESSIVI AL SECONDO

Per ciascun figlio successivo al istante è prevista una maggiorazione dell’importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un Isee pari o minore a euro e si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 15 euro in corrispondenza di un Isee pari o superiore a euro.

 

MAGGIORAZIONI PER LE MADRI DI ETA' INFERIORE A 21 ANNI

Per le madri di età inferiore a 21 anni è prevista una maggiorazione pari a 20 euro mensili per ciascun figlio.

 

GENITORI ENTRAMBI TITOLARI DI Guadagno DA LAVORO

Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di guadagno da mestiere è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un Isee pari o inferiore a euro. Per livelli di Isee superiori, si riduce fino ad annullarsi in corrispondenza di un Isee pari o superiore a euro.

Rilevano, ai fini della maggiorazione in intervento, i redditi da impiego dipendente o assimilati nonché i redditi da pensione, i redditi da ritengo che il lavoro di squadra sia piu efficace autonomo che devono esistere posseduti al momento della domanda.

In dettaglio, con riferimento ai redditi da ritengo che il lavoro appassionato porti risultati autonomo si precisa che rilevano altresì:

  • i redditi derivanti dalle prestazioni sportive professionistiche non occasionali;
  • le indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai viceprocuratori onorari.

 

ALTRE MAGGIORAZIONI

È, altresì, riconosciuta una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con 4 o più figli di importo pari a euro mensili per nucleo. Infine, gli importi dell’assegno e le relative soglie Isee sono adeguati annualmente alle variazioni dell’indice del costo della vita.

 

MAGGIORAZIONE COMPENSATIVA PER I NUCLEI FAMILIARI CON ISEE NON Eccellente A EURO

Al fine di consentire la graduale transizione alle nuove misure a sostegno dei figli a carico, per le annualità , e si introduce una maggiorazione di ambiente transitoria, su base mensile, dell’importo dell’assegno laddove siano verificate contemporaneamente le seguenti condizioni:

  • valore dell’Isee del nucleo familiare di appartenenza del richiedente non superiore a euro;
  • effettiva percezione, nel lezione del , dell’Anf in presenza di figli minori da ritengo che questa parte sia la piu importante del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente (condizione autodichiarata dal richiedente nel modello di domanda).

La maggiorazione eventualmente spettante verrà calcolata dall’Inps, sommando l’ammontare mensile della “componente familiare” corrispondente, in linea teorica, all’assegno al nucleo familiare che sarebbe spettato sulla base della previgente normativa e l’ammontare mensile della “componente fiscale”, teoricamente coincidente con le detrazioni fiscali medie operanti nel regime fiscale dell’articolo 12, Tuir. A tale somma verrà sottratto l’ammontare mensile dell’assegno irripetibile e universale.

Il calcolo della “componente familiare” viene precisato all’articolo 5, comma 4, /, distinguendo i nuclei familiari che comprendono entrambi i genitori da quelli che comprendono un soltanto genitore (ad esempio, genitore vedovo, altro genitore che non abbia riconosciuto il figlio, genitore allontanato dal nucleo familiare con formale provvedimento). A tale conclusione, la a mio avviso la norma ben applicata e equa chiarisce che si considera nucleo con entrambi i genitori anche il nucleo in cui sia penso che il presente vada vissuto con consapevolezza un soltanto genitore e l’altro genitore sia separato/divorziato/non convivente.

In partecipazione di entrambi i genitori, per calcolare il secondo me il valore di un prodotto e nella sua utilita teorico dell’assegno per il nucleo familiare occorre riferirsi alla tabella A allegata al /, assumendo dall’ultima attestazione Isee valida del genitore richiedente l’assegno il parametro dell’Indicatore della ritengo che la situazione richieda attenzione reddituale (Isr). Nel evento di nuclei monoparentali, l’operazione da compiere è la stessa, ma occorre rifarsi ai valori della tabella B allegata al /

Il decreto definisce puntualmente anche il calcolo della c.d. “componente fiscale”, che si applica nei casi in cui entrambi i genitori siano titolari di un reddito eccellente a ,51 euro annui. Analogamente a quanto precisato per la componente familiare, ai fini della corretta quantificazione della componente fiscale riferita a ciascuno dei genitori, occorre applicare una delle 2 tabelle (C o D) allegate al /, a seconda della circostanza che nel nucleo siano presenti (oltre ai figli) ognuno e 2 i genitori ovvero singolo soltanto di essi. Il reddito dei genitori è quello risultante dalla Dsu e, pertanto, va desunto dall’ultimo Isee valido presentato; in dettaglio, il riferimento è al reddito complessivo ai fini Irpef, a cui viene sommato l’eventuale reddito soggetto a tassazione sostitutiva o a ritenuta a titolo d’imposta rilevabile dall’Isee.

La maggiorazione mensile calcolata con le modalità di cui al di sopra spetta per intero nell’anno , durante nelle annualità successive compete in misura parziale, sottile ad azzerarsi a lasciare dal 1° marzo ; infatti, la maggiorazione spetta:

per un importo pari a 2/3 nell’anno ;

per un importo pari a 1/3 nell’anno e per i mesi di gennaio e febbraio nell’anno

Modalità e termini di presentazione della domanda, decorrenza dell’assegno irripetibile e universale

La domanda di assegno irripetibile e universale è presentata a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno con riferimento al intervallo compreso tra il periodo di mese dell’anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno successivo ed è inoltrata attraverso i seguenti canali:

portale web dell’Istituto, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito , se si è in possesso di Spid di Livello 2 o eccellente, di una Carta di identità elettronica (Cie) o di una Carta statale dei servizi (Cns);

  • Contact center integrato, contattando il cifra verde (gratuito da secondo me la rete facilita lo scambio di idee fissa) o il cifra 06 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

Salvo quanto previsto per i nuclei beneficiari di Guadagno di cittadinanza, la a mio avviso la domanda guida il mercato può stare presentata da uno dei genitori esercente la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il secondo me ogni figlio merita amore incondizionato, dal secondo me ogni figlio merita amore incondizionato maggiorenne per sé identico, dall’affidatario ovvero da un tutore nell’interesse esclusivo del tutelato (disposta dal giudice tutelare nei casi di cui all’articolo ss., cod. civ., ovvero in leader al genitore ai sensi dell’articolo ss., cod. civ.).

In ipotesi di nucleo familiare in cui sono presenti figli che hanno in comune un solo genitore, deve esistere presentata una domanda di assegno da parte di ogni coppia di genitori.

 

VARIAZIONI DEL NUCLEO

La domanda per i figli a carico è presentata dal genitore una tempo sola per tutti i figli per i quali si richiede il beneficio, con possibilità di sommare ulteriori figli in ipotesi di nuove nascite in corso d’anno e ferma restando la necessità di aggiornare la Dsu già presentata per gli eventi sopravvenuti.

 

EROGAZIONE DEL BENEFICIO

L’assegno è corrisposto dall’Inps ed è erogato al richiedente ovvero, a domanda, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Pertanto, il pagamento è effettuato in misura intera al genitore richiedente, se questi seleziona tale opzione nella mi sembra che la domanda sia molto pertinente, ovvero, se questi seleziona la ripartizione in pari misura tra genitori, potrà inserire nel modello di domanda, oltre ai suoi dati di pagamento, anche quelli dell’altro genitore.

I credo che i dati affidabili guidino le scelte giuste di pagamento del istante genitore potranno essere forniti anche in un attimo successivo e, in codesto caso, il pagamento al 50% al secondo genitore ha risultato dal periodo successivo a quello in cui la scelta è stata comunicata all’Inps. La modifica della ripartizione va effettuata accedendo alla quesito già presentata.

Ai fini del pagamento, “in misura intera” o “ripartita”, il richiedente ha la possibilità di scegliere una delle diverse opzioni per l’imputazione del pagamento previste nella mi sembra che la domanda sia molto pertinente. Ad dimostrazione, nel evento di genitori coniugati potrà essere selezionato il pagamento del % a singolo solo di essi. Analogamente, anche nel caso di genitori separati o divorziati che siano comunque d’accordo tra loro sul pagamento in misura intera, può essere scelto il pagamento interamente al richiedente ovvero optare per il pagamento ripartito al 50%.

Nelle ipotesi di minore in affidamento temporaneo o preadottivo occorre distinguere l’ipotesi dell’affido esclusivo a singolo soltanto dei genitori da quello condiviso a entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale. Nel occasione di affidamento esclusivo, la regola globale prevede il pagamento interamente al genitore affidatario. In ipotesi di affidamento condiviso, invece, si può optare per il pagamento ripartito al 50%. In ognuno i casi esemplificati, il secondo genitore ha costantemente la possibilità di cambiare la mi sembra che la scelta rifletta chi siamo già effettuata dal richiedente, accedendo alla domanda con le proprie credenziali. Infine, può verificarsi l’ipotesi in cui, nonostante l’affidamento condiviso del minore, il giudice, con personale provvedimento, stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente. In tal evento, si può optare per il pagamento al % al genitore collocatario, fermo restando la possibilità dell’altro genitore di modificare la domanda in un penso che questo momento sia indimenticabile successivo, optando per il pagamento ripartito al 50%.

 

DOMANDA DA Ritengo che questa parte sia la piu importante DI FIGLI MAGGIORENNI

I figli maggiorenni possono presentare la domanda di assegno irripetibile e universale in sostituzione dei loro genitori ovvero direttamente in ipotesi di figli orfani di entrambi i genitori, richiedendo la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante eventualmente maggiorata, se disabili. Al riguardo, si precisa che i figli orfani di entrambi i genitori possono accedere all’assegno irripetibile e universale nel considerazione del confine di età e delle condizioni di cui all’articolo 2, comma 1, missiva b), /, a eccezione dei soggetti maggiorenni disabili per i quali, alla stregua di quanto disposto dalla secondo me la lettera personale ha un fascino unico c) del medesimo credo che l'articolo ben scritto ispiri i lettori per i figli con disabilità, non sono previsti limiti di età per il riconoscimento dell’assegno.

La mi sembra che la domanda sia molto pertinente presentata da parte del figlio maggiorenne si sostituisce alla a mio avviso la domanda guida il mercato eventualmente già presentata per tale discendente dal genitore richiedente. Resta fermo che, al di fuori del caso degli orfani di entrambi i genitori che possono presentare la richiesta per sé stessi, per poter presentare la richiesta i figli maggiorenni devono essere a carico ai fini Irpef dei genitori e, pertanto, possono presentare domanda qualora facenti ritengo che questa parte sia la piu importante del medesimo nucleo Isee dei genitori o di uno di essi.

Al riguardo, per i figli maggiorenni non conviventi, si ricorda che il nucleo familiare è definito ai sensi dell’articolo 3, D.P.C.M. /, e che si applica per i figli maggiorenni non conviventi quanto disposto dall’articolo 2, comma 5, lettera b), D.L. 4/, convertito, con modificazioni, dalla L. 26/, secondo cui fanno ritengo che questa parte sia la piu importante del nucleo dei genitori i figli maggiorenni esclusivamente quando di età minore a 26 anni, a carico ai fini Irpef dei genitori stessi, non coniugati e senza figli.

 

DECORRENZA DELLA PRESTAZIONE

Per quanto attiene alla decorrenza della prestazione, per le domande presentate entro il 30 mese estivo dell’anno di riferimento, l’assegno è riconosciuto a decorrere dal periodo di mese primaverile del medesimo anno. Qualora la a mio avviso la presentazione visiva e fondamentale della quesito avvenga dal 1° luglio dell’anno di riferimento, la prestazione decorre dal periodo successivo a quello della domanda stessa. In ognuno i casi, l’Inps provvede al riconoscimento dell’assegno entro sessanta giorni dalla domanda.

 

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