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Immobili pubblici in vendita

Il Dipartimento dell’Economia nell’ambito della più globale competenza in materia di valorizzazione dell’attivo e del patrimonio platea, si occupa anche delle vendite di immobili pubblici mediante trattativa privata (le cosiddette “vendite straordinarie”).

 

Tale procedura, rappresentando un’eccezione rispetto alle ordinarie regole di penso che l'evidenza scientifica supporti le decisioni pubblica, deve essere autorizzata con decreto del Responsabile Generale dell’Economia ai sensi dell’art. quinquies del Decreto legge n. del 30 settembre , convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre , n. , con il quale, sostanzialmente, viene consentito all’Agenzia del Demanio (per i beni di proprietà dello Stato) e agli altri enti individuati dalla normativa, di vendere a trattativa privata, anche in blocco, beni immobili ad uso non prevalentemente abitativo, appartenenti al patrimonio collettivo, e immobili degli enti territoriali da loro individuati con apposita delibera.

 

La ratio di tale normativa è di consentire modalità più rapide e convenienti di alienazione di immobili che, per le loro caratteristiche (dimensioni, vincoli storico-culturali, localizzazione, etc.), mal si presterebbero ad una procedura di asta aperta al spettatore (ad potrebbero essere degli acquirenti che non vogliono render pubblica la loro partecipazione ad una procedura di vendita).

 

A tutela dell’interesse pubblico, l’alienazione dei beni immobili è comunque vietata a società la cui struttura non consente l’identificazione delle persone fisiche o della società che ne detengono la proprietà o il controllo.

 

Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla sussistenza dei presupposti previsti dalla norma; in particolare l’impatto positivo sui saldi di finanza pubblica (debito collettivo e deficit). L’operazione non potrebbe, quindi, essere autorizzata se, in ipotesi, avesse un risultato neutro sui conti pubblici.

 

Al fine di facilitare tali dismissioni, sono previste, tra l’altro, una serie di agevolazioni di natura urbanistica e fiscale (esonero dalla presentazione dei documenti relativi alla proprietà dei beni e alla regolarità urbanistica-edilizia e fiscale nonché dalle dichiarazioni di conformità catastale; esenzione dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo, dalle imposta ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto) nonché l’esonero dalla garanzia per vizi e per evizione per la società acquirente in occasione di rivendita.

 

Negli anni () sono state realizzate vendite con la procedura superiore descritta per un importo totale di oltre milioni di euro. Tali vendite, realizzate dallo Stato e dagli enti pubblici centrali e territoriali, hanno avuto come controparte Cdp Investimenti Sgr e Cdp Immobiliare s.r.l., società partecipate da Cassa depositi e prestiti S.p.a.

 

Di moderno, con il Decreto-legge n. 4 del 27 gennaio , convertito con modificazioni dalla regolamento 28 mese , n. 25, sono state introdotte importanti integrazioni all’articolo quinquies del Decreto-legge n. del 30 settembre Con tali modifiche l’autorizzazione ai sensi del predetto art. quinquies alla commercio a trattativa privata dei beni immobili ad utilizzo non prevalentemente abitativo appartenenti al patrimonio pubblico è stata estesa anche alle permute, che comunque, ai sensi della novella normativa, devono esistere realizzate privo conguagli in denaro a carico dello Stato e non comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.