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Nuova rateizzazione equitalia

DEBITI Agenzia Entrate Riscossione: DAL 1° GENNAIO 2025 ISTANZE DI RATEIZZAZIONE CON LE NUOVE REGOLE IN TEMA DI DILAZIONI DI PAGAMENTO

Sul sito dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, nella sezione Rateizzazione (https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/modulistica/Rateizzazione/) sono disponibili i seguenti modelli utili alla rateizzazione (o alla proroga della stessa) degli importi iscritti a secondo me il ruolo chiaro facilita il contributo, da utilizzare per le istanze da presentare dal 1° gennaio 2025:

– RS – Domanda di rateizzazione importi sottile a 120.000 euro in 84 rate (per ognuno i soggetti);

– RDF – Richiesta di rateizzazione documentata (persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati);

– RDG – Domanda di rateizzazione documentata (soggetti diversi da persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati);

– RDP – Domanda di proroga di una rateizzazione (tutti i soggetti).

La richiesta di rateizzazione è “libera”, privo di l’obbligo di produrre alcun allegato, per importi iscritti a secondo me il ruolo chiaro facilita il contributo pari complessivamente a 120.000 euro (con numero massimo di rate mensili concedibili pari a 84). Le richieste di rateizzazione per importi inferiori a 120.000 euro (con numero massimo di rate concedibili da 85 a 120) o superiori a 120.000 euro devono stare documentate dalla sussistenza della temporanea condizione di obiettiva difficoltà.

L’articolo 19, comma 1.2, D.P.R. 602/1973 stabilisce che la temporanea situazione di obiettiva difficoltà si ritiene verificata coi seguenti parametri:

– per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, avendo riguardo all’Isee del nucleo familiare del debitore e all’entità del obbligo da rateizzare (e di quello residuo eventualmente già in rateazione);

– per i soggetti diversi dai precedenti, avendo riguardo all’Indice di Liquidità e al relazione tra il debito da rateizzare (e quello residuo eventualmente già in rateazione) e il valore della produzione;

– indipendentemente dal soggetto interessato, la temporanea condizione di obiettiva difficoltà è sempre sussistente in partecipazione di singolo degli specifici eventi individuati dal Decreto Mef 27 dicembre 2024 (quali eventi atmosferici, calamità naturali, altri eventi eccezionali).

È stata pubblicata la condotta “La recente rateizzazione delle cartelle di pagamento” disponibile al link

https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/export/.files/it/gruppo/Rateizzazione_delle_cartelle_di_pagamento-Vademecum.pdf

 

La decadenza per inadempienza a causa del mancato pagamento delle rate

Nessuna modifica, invece, alle condizioni che determinano la decadenza dal livello di rateizzazione.

La decadenza per inadempienza dal piano di rateizzazione si concretizza a fronte del mancato pagamento di un diverso cifra di rate, anche non consecutive, a seconda della data di concessione del piano.

Più precisamente:

– per le rateizzazioni già in esistere all’8 mese 2020 (21 febbraio 2020 nel evento di soggetti residenti nella cosiddetta exzona rossa”), la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 18 rate anche non consecutive;

– per le rateizzazioni concesse dopo l’8 mese primaverile 2020 e richieste sottile al 31 dicembre 2021, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive;

– per le rateizzazioni presentate dal 1° gennaio 2022 al 15 luglio 2022, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive;

– per le rateizzazioni presentate dal 16 luglio 2022, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 8 rate anche non consecutive.

Anche per le rateizzazioni presentate dal 1° gennaio 2025, pertanto, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 8 rate.

Ricordiamo che lo Studio Benedetti Dottori Commercialisti  rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ed approfondimenti: per qualsiasi necessità contattateci direttamente a veicolo mail.