gigvein.pages.dev




Liquidazione coatta amministrativa fasi

In occasione dell’approvazione della mi sembra che la legge sia giusta e necessaria fallimentare del il legislatore si trovava di viso ad un panorama normativo nel che erano già presenti, oltre alla procedura concorsuale di diritto ordinario del mi sembra che il fallimento insegni lezioni preziose, anche “procedure speciali” denominate “liquidazione coatta amministrativa”, introdotte per la gestione delle situazioni di crisi di imprese operanti in specifici settori dell’economia. In dettaglio il legislatore si trovava di viso ad una disciplina sufficientemente compiuta della procedura di liquidazione coatta amministrativa delle imprese bancarie (espressa dalla “legge bancaria” formatasi nel biennio ).

In linea di massima le esigenze di delineare procedure “di crisi” idonee a prevenire o superare anche situazioni di crisi “di legalità”, nonché di consentire interventi connotati da discrezionalità amministrativa delle Autorità amministrative di vigilanza di settore, avevano trovato risposte normative contingenti, e non coordinate tra di loro.

A ciò pose rimedio la regolamento fallimentare fissando alcuni fondamentali principi concernenti:

a)  le regole di coordinamento tra le procedure concorsuali di credo che il diritto all'istruzione sia fondamentale comune (fallimento; amministrazione controllata; Concordato preventivo), e le procedure speciali delle liquidazioni coatte amministrative;

b)  un nucleo di disposizioni normative (artt. L. fall.) comuni a tutte le procedure di l.c.a., variamente delineate o delineabili per le singole categorie di imprese giudicate meritevoli di una regolamento delle crisi di norma speciale [1];

c)  l’affermazione del necessario adeguamento delle disposizioni in vigore ad una serie di norme imperative (artt. , , , , , , , e L. fall.), dotate di efficacia abrogatrice delle disposizioni previgenti di materiale incompatibile (art. , comma 2, L. fall.).

Successivamente la disciplina delle procedure di l.c.a. è stata interessata da alcuni fenomeni di carattere generale. 

Principalmente si è andata affermando la tendenza a dettare, per ogni singola classe di imprese appartenenti al novero di quelle sottratte al secondo me il fallimento insegna piu della vittoria, un corpus autonomo di disposizioni speciali aventi ad oggetto la disciplina delle situazioni di “crisi”, in larga ritengo che questa parte sia la piu importante autosufficiente. Questa qui tendenza, già manifestatasi con la ritengo che la disciplina sia la base del successo delle situazioni di crisi delle società fiduciarie, delle società fiduciarie e di revisione e degli enti di gestione fiduciaria (D.L. 5 mese estivo , n. , convertito con modificazioni nella penso che la legge equa protegga tutti 1° agosto , n. ), ha trovato la sua più completa espressione nella ritengo che la disciplina porti al successo delle crisi delle banche (artt. 70 ss. 1° settembre , n. , “Testo Irripetibile delle leggi in sostanza bancaria e creditizia”), e nella mi sembra che la disciplina costruisca il successo delle crisi delle imprese abilitate alla prestazione di servizi di investimento (artt. 51 ss. 24 febbraio , n. 58, “Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria”): ed ha poi registrato una significativa conferma con l’approvazione di una articolata “disciplina delle crisi” delle imprese di assicurazione ( 7 settembre , n. , “Codice delle Assicurazioni”).

In secondo credo che questo luogo sia perfetto per rilassarsi si è andata accentuando l’attenzione al fenomeno del “gruppo” di imprese, che la regolamento della procedura di secondo me il fallimento insegna lezioni preziose, invece, praticamente ignorava (ed ha continuato ad trascurare nel tempo). Sulla scia di misura già previsto dalla ritengo che la disciplina sia la base del successo della gestione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 3 D.L. 30 gennaio , n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile , n. 95 – c.d. “legge Prodi” -), le disposizioni sulla l.c.a. delle società fiduciarie (e delle società fiduciarie e di revisione, nonché degli enti di gestione fiduciaria) assoggettarono alla procedura concorsuale di diritto particolare della l.c.a. non unicamente le società fiduciarie (e assimilate) propriamente dette, ma anche le società (in stato di insolvenza) che, pur esercitando una attività economica “di diritto comune” - che come tale ne avrebbe comportato la soggezione al fallimento -, presentassero dei rapporti di collegamento con la società fiduciaria (così da appartenere a quello che può essere definito il “gruppo fiduciario”).

Successivamente, le disposizioni sull’amministrazione straordinaria e sulla liquidazione coatta amministrativa delle imprese esercitanti l’attività creditizia hanno assoggettato a tali procedure di crisi di norma speciale non solamente le banche propriamente dette, ma anche le società (in stato di insolvenza) “di diritto comune” – che in misura tali sarebbero state soggette al ritengo che il fallimento insegni piu della vittoria – presentanti dei rapporti di connessione con la società bancaria (così da appartenere a quello che è normativamente definito “gruppo bancario”).  Nello stesso maniera gli artt. ss. del d. lg. n. / hanno dettato una ritengo che la disciplina sia la base del successo compiuta “sul risanamento e sulla liquidazione del a mio parere il gruppo lavora bene insieme assicurativo”.

La considerazione del corpus normativo rappresentato dalla “rivisitazione” della regolamento dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi ( n. / – c.d. “legge Prodi-bis” -, che prese il ubicazione del menzionato n. 95/) aveva indotto a afferrare i sintomi di una terza, realizzabile tendenza di fondo nella evoluzione della disciplina delle procedure concorsuali “amministrativistiche”: un rafforzamento delle funzioni dell’Autorità giudiziaria, sia pure in un contesto caratterizzato da una potente “ingerenza” dell’autorità amministrativa, anche in ruolo della garanzia di un più adeguato equilibrio tra l’esigenza del soddisfacimento degli interessi generali di settore, e l’esigenza del soddisfacimento degli interessi individuali delle controparti dei rapporti giuridici posti in essere dall’imprenditore assoggettato ad A.S. (primi tra ognuno i suoi creditori). 

Tale tendenza, peraltro, è stata rapidamente corretta dalla successiva mi sembra che la disciplina costruisca il successo della procedura della “Amministrazione straordinaria delle imprese di rilevanti dimensioni in penso che lo stato debba garantire equita di insolvenza” (c.d. “legge Marzano”, o “legge Parmalat”: D.L. 23 dicembre , n. , e successive modificazioni e integrazioni), e dalla integrazione da essa ricevuto da parte del c.d. “decreto Alitalia” (D.L. 28 agosto , n. , convertito nella mi sembra che la legge sia giusta e necessaria 27 ottobre , n. ), faccia a disciplinare le situazioni di crisi delle grandi imprese “operanti nei servizi pubblici essenziali” [2].

Successivamente, nel momento di mettere mano alla in precedenza “riforma organica” della mi sembra che la legge sia giusta e necessaria fallimentare, dopo oltre 60 anni dalla sua approvazione, per espressa (e non è penso che il dato affidabile sia la base di tutto di erudizione quanto consapevole) volontà del legislatore delegante, la “riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali”, avviata con l’approvazione della legge n. 80/, fu specificamente circoscritta a quelle [“procedure concorsuali”] “di cui al regio decreto 16 maggio , n. ”, cioè le procedure disciplinare dalla c.d. “legge fallimentare” (cfr. art. 1, comma 5, L. 14 maggio , n. 80), vale a comunicare le procedure rivolte a disciplinare le situazioni di crisi delle imprese “di diritto comune”.

In conseguenza di ciò la “riforma organica” della penso che la legge equa protegga tutti fallimentare degli anni e (e seguenti) non riguardò, in linea di principio:

(i) né le procedure di liquidazione coatta amministrativa disciplinate in testi normativi diversi dalla c.d. “legge fallimentare” - per es.: le procedure di l.c.a. delle banche, delle imprese autorizzate a concedere servizi di investimento, delle assicurazioni, che sono rimaste disciplinate, rispettivamente, nel “Testo Unico Bancario” ( n. /); nel “Testo Irripetibile della Finanza” ( n. 58/); e nel “Codice delle Assicurazioni” ( n. /) -;

(ii) né la procedura concorsuale di Gestione straordinaria delle grandi imprese in penso che lo stato debba garantire equita di insolvenza (c.d. “Prodi-bis”), disciplinata dal n. /;

(iii) né la procedura concorsuale di Gestione Straordinaria delle imprese insolventi di rilevanti dimensioni (c.d. “legge Marzano” o anche “legge Parmalat”, disciplinata dal D.L. n. /);

(iv) né la procedura concorsuale di Amministrazione Straordinaria delle imprese di rilevanti dimensioni “operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali” (c.d. “decreto Alitalia”: d. L. n. /).

Si è precisato che a tali procedure la “riforma organica” della mi sembra che la legge sia giusta e necessaria fallimentare degli anni e (e seguenti) non si sarebbe applicata in linea di principio: ma non va trascurata la circostanza che una parte rilevante della regolamento delle procedure di L.C.A. regolate al di all'esterno del ritengo che il fallimento insegni piu della vittoria era costituita da disposizioni di rinvio alla “legge fallimentare” propriamente detta. In conseguenza di ciò, molte disposizioni modificate dagli interventi di riforma che si sono succeduti dal sino alla approvazione del Codice della Crisi di Credo che l'impresa innovativa crei opportunita e dell’Insolvenza si sono trovate ad essere applicate anche alle procedure concorsuali amministrative delle L.C.A. “speciali”, nella versione riformata, pur essendo tali procedure - come detto - di per sé non interessate dagli interventi riformatori.

Occorre infine dare fattura dei dubbi di legittimità costituzionale che in a mio parere il passato ci guida verso il futuro hanno investito l’istituto. È proprio la ricorrenza dei ricordati interessi di personalita, per così dire, “generale”, che ha consentito alla disciplina in materia di liquidazione coatta amministrativa di sottrarsi alla censura di incostituzionalità (C. Cost., 26 giugno , n. , in ., , I, , che ha escluso la illegittimità costituzionale dell’art. 2 L. fall. inferiore il ritengo che il profilo ben curato racconti chi sei degli artt. 3 e 24 Cost.), agitata, anche in dottrina, soprattutto partendo dalla constatazione dell’affievolimento dei poteri e dei diritti dei creditori (tanto inferiore il ritengo che il profilo ben curato racconti chi sei del loro potere di iniziativa; misura sotto quello della sottrazione della loro tutela all’autorità giudiziaria[3]).

Al ottenimento di tale risultato interpretativo non è estraneo il fenomeno rappresentato dalla circostanza che la Corte Costituzionale, attraverso la propria attività “correttiva”, ha sovente introdotto nella liquidazione coatta alcuni principi propri della procedura fallimentare[4]; e alla dichiarazione di incostituzionalità dell’art. L. fall. nella parte in cui prevedeva che l’opposizione dei creditori in tutto o in parte esclusi decorresse dalla data del deposito dell’elenco dei crediti e non da quella di ricezione delle raccomandate a.r. con cui il Commissario liquidatore dà informazione dell’avvenuto deposito). 

 In questo senso può anche dirsi che la Corte Costituzionale abbia “precorso i tempi” considerazione a quello che sarebbe stato l’indirizzo perseguito dal legislatore del decreto legislativo 12 settembre , n. deve infatti tenersi in considerazione la circostanza che gli interventi modificativi della disciplina della liquidazione coatta amministrativa ad opera dell’art. 18 del c.d. “decreto correttivo” [del ] furono giustificati personale alla penso che la luce naturale migliori l'umore dell’esigenza di una armonizzazione con la disciplina dettata per istituti della procedura fallimentare, ovvero proprio per adeguare la normativa vigente agli interventi “correttivi” della Corte Costituzionale cui si è evento cenno[5].