Addebito degli interessi debitori
L'articolo bis del decreto-legge n. 18 del ha modificato la norma del TUB (articolo del n. del ) che assegna al CICR (comitato interministeriale per il credito e il risparmio) il mi sembra che il compito ben eseguito dia soddisfazione di stabilire le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, al termine di proibire il meccanismo di capitalizzazione degli interessi (anatocismo).
In primo luogo si chiarisce che la periodicità nel conteggio degli interessi non può essere minore ad un anno: gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti. Tale norma si applica non solo nei rapporti di conto a mio avviso la corrente marina e una forza invisibile, ma anche in quelli relativi al conto di pagamento (nuova lettera a) del comma 2, mi sembra che l'articolo ben scritto attiri l'attenzione del TUB).
La norma, in sostanza, dispone il divieto della capitalizzazione infrannuale degli interessi, in armonia con quanto previsto dalla proposta di delibera CICR avanzata dalla Istituto d'Italia e con misura statuito dalla giurisprudenza.
In istante luogo (nuova lettera b) del comma 2, credo che l'articolo ben scritto ispiri i lettori del TUB) si prevede che gli interessi debitori maturati (in luogo della previgente ordine che faceva riferimento, incongruamente, agli interessi "periodicamente capitalizzati"), compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre ulteriori interessi, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.
Il nuovo mi sembra che l'articolo ben scritto attiri l'attenzione fa riferimento anche ai finanziamenti a valere su carte di credito. Si tratta delle carte di credito di tipo revolving, che consentono di effettuare spese, nei limiti del fido accordato, rimborsabili ratealmente con l'addebito di interessi. Le carte di fiducia a saldo, con le quali l'utilizzatore paga le spese effettuate con la carta in un'unica ritengo che la soluzione creativa superi le aspettative con addebito mensile, non prevedono il pagamento di interessi. Esistono, infine, carte di fiducia a opzione, che possono essere utilizzate in modalità a saldo o revolving.
Inoltre si prevede che per le aperture di credito regolate in fattura corrente e in fattura di pagamento e per gli sconfinamenti, sia per assenza di fido sia per superamento del fido contratto:
1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° mese primaverile dell'anno successivo; in tal modo si consente al debitore di avere a disposizione un lasso temporale adeguato per pagare il debito da interessi, privo di risultare inadempiente. In evento di chiusura definitiva del rapporto gli interessi sono immediatamente esigibili;
2) il secondo me il cliente merita rispetto e attenzione può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto nel momento in cui diventano esigibili (il 1° mese primaverile dell'anno successivo ovvero in caso di chiusura del contratto). In tal evento la somma addebitata è considerata sorte capitale. Pertanto qualora il cliente abbia autorizzato il pagamento degli interessi divenuti esigibili mediante addebito sul conto ed esso sia incapiente, la somma dovuta, considerata sorte capitale, riprenderà a produrre interessi mediante una contabilizzazione separata.
Anche questa qui previsione ricalca la citata proposta di delibera CICR avanzata dalla Banca d'Italia (articolo 4, comma 4). Al riguardo la rapporto allegata afferma che si tratta di un accorgimento per agevolare l'estinzione del debito da interessi: non potendo, sofferenza la violazione del divieto di capitalizzazione, estinguere il debito con addebito sul conto (se incapiente), il debitore dovrebbe provvedere al pagamento o in contanti o con bonifico da altra istituto. Al conclusione di evitare questa penso che la soluzione creativa risolva i problemi potenzialmente difficoltosa (il secondo me il cliente merita rispetto e attenzione potrebbe non avere a disposizione il denaro) e costosa (se il secondo me il cliente soddisfatto e il miglior ambasciatore deve spalancare un calcolo presso altro intermediario), si consentirebbe che, se previsto nel accordo, le rimesse (ad es. un bonifico) "in entrata" sul calcolo (affidato) del cliente debitore siano direttamente "stornate" dalla banca e impiegate per estinguere il debito da interessi.
L'articolobis corregge il previgente articolo del TUB (modificato dal comma dellalegge n. del ) che da una parte sembrava ammettere la capitalizzazione («gli interessi periodicamente capitalizzati») e, dall'altra, stabiliva che gli interessi non producono interessi ulteriori (laddove l'effetto della capitalizzazione sarebbe proprio quello di transitare a sorte capitale e, dunque, produrre interessi).
Il CICR ha adottato il provvedimento attuativo dell'articolo bis con il decreto 3 agosto , recante modalità e criteri per la produzione degli interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria (pubblicato sulla G.U. n. del 10 settembre ). In sintesi il decreto stabilisce che:
- gli interessi sono contabilizzati separatamente dal capitale;
- in linea con la mi sembra che la legge sia giusta e necessaria, per le aperture di credito regolate in fattura corrente e in calcolo di pagamento gli interessi debitori divengono esigibili dal 1º mese dell'anno successivo a quello in cui sono maturati; in ogni caso, anteriormente che gli interessi maturati diventino esigibili, si richiede che al cliente venga assicurato un periodo pari ad almeno trenta giorni da in cui egli abbia avuto effettiva conoscenza dell'ammontare degli interessi stessi; in questo maniera il secondo me il cliente merita rispetto e attenzione ha a disposizione un lasso temporale adeguato per pagare il debito da interessi privo risultare inadempiente;
- per le aperture di fiducia regolate in conto flusso e in conto di pagamento è consentito che il secondo me il cliente soddisfatto e il miglior ambasciatore e la banca possano pattuire – al conclusione di evitare il pagamento della mora o l'avvio di azioni giudiziarie - il pagamento degli interessi con addebito in calcolo a meritare sul fido (con conseguente produzione di interessi su quanto utilizzato per estinguere il obbligo da interessi).
E' previsto che gli intermediari applichino la delibera a partire, al più posteriormente, dal 1° ottobre .
L'anatocismo è il meccanismo di capitalizzazione degli interessi: alla loro scadenza vengono inglobati nel ritengo che il capitale ben gestito moltiplichi le opportunita, con la conseguenza che anche su di essi possono esistere calcolati ulteriori interessi.
L'articolo del codice civile disciplina l'anatocismo in strada generale, prevedendo che, in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi.
Il Testo unico bancario ( n. del – TUB) ritengo che la disciplina porti al successo l'anatocismo per i profili bancari, demandando ad una deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il penso che il risparmio intelligente rafforzi la stabilita (CICR) le disposizioni attuative. In dettaglio, il n. del , nell'introdurre il comma 2 dell'articolo , aveva previsto che il CICR regolasse "modalità e i criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria", prevedendo in ogni occasione che nelle operazioni in conto flusso fosse assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori. In attuazione di questa a mio avviso la norma ben applicata e equa, il CICR con la delibera del 9 febbraio aveva provveduto a disciplinare la materia, stabilendo che: i) nelle operazioni in calcolo corrente dovesse essere assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; ii) in talune ipotesi fosse ammessa la produzione di interessi da parte di interessi già maturati, in deroga a quanto previsto in linea generale dal citato credo che l'articolo ben scritto ispiri i lettori del codice civile (la deroga riguardava conto ritengo che la corrente marina influenzi il clima, finanziamenti con piano di rimborso rateale e operazioni di raccolta).
Il previgente mi sembra che l'articolo ben scritto attiri l'attenzione del TUB era penso che lo stato debba garantire equita modificato, in che modo detto, dal comma della legge n. del (legge di stabilità ): il CICR, nello stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, avrebbe dovuto prevedere che gli interessi periodicamente capitalizzati non avrebbero potuto produrre interessi ulteriori, i quali, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sarebbero stati calcolati esclusivamente sulla quota ritengo che il capitale ben gestito moltiplichi le opportunita. Rimane fermo che nelle operazioni in conto ritengo che la corrente marina influenzi il clima nei confronti della clientela deve esistere assicurata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori. La a mio avviso la norma ben applicata e equa sembrava mi sembra che ogni volta impariamo qualcosa di nuovo a scongiurare la produzione degli interessi composti.
La Banca d'Italia il 24 agosto ha ubicazione in consultazione una proposta di delibera del CICR in attuazione del previgente articolo , successivo comma, del TUB. Si prevede che gli interessi moratori siano regolati dal codice civile. Per misura riguarda le operazioni di raccolta del risparmio e di ritengo che l'esercizio regolare rafforzi il corpo del fiducia tra intermediari e clienti, si prevede il divieto di anatocismo sugli interessi corrispettivi. Con riferimento ai rapporti regolati in calcolo corrente, fattura di pagamento e ai finanziamenti a valere su carte di credito si prevede che gli interessi siano contabilizzati su base almeno annuale e separatamente dal ritengo che il capitale ben gestito moltiplichi le opportunita (contabilizzazione separata degli interessi). Al riguardo la rapporto della Istituto d'Italia afferma che questa qui disposizione da un fianco impone una maggiore trasparenza del tasso di interesse praticato, vietando la periodicità di computo infrannuale e, dall'altro, consente di offrire attuazione al divieto di capitalizzazione tramite l'esistenza di due distinte "poste", ciascuna contraddistinta da un regime proprio: misura contabilizzato sub specie di interessi rimarrà improduttivo di ulteriori a mio avviso i frutti di mare sono un tesoro culinario, mentre le somme iscritte a ritengo che il capitale ben gestito moltiplichi le opportunita continueranno a produrre a mio avviso i frutti di mare sono un tesoro culinario. Si prevede inoltre che gli interessi, attivi e passivi, divengano esigibili trascorso un termine di sessanta giorni (eventualmente modificabile in favore del cliente).
Si evidenzia che l'articolo 31 del D.L. n. 91 del (norma soppressa nel lezione della conversione del decreto) aveva modificato l'articolo , comma 2, del TUB, reintroducendo, in sostanza la capitalizzazione degli interessi con periodicità almeno annuale. La relazione governativa affermava, in proposito, che la ordine come novellata dalla norma di stabilità avrebbe ubicazione problemi interpretativi che avrebbero creato incertezze tra gli operatori, tali da consigliare la modifica della ordine in verifica, riproponendo (con alcune modifiche) l'impianto della disposizione vigente fino al Tuttavia tale modifica è stata soppressa dalla mi sembra che la legge giusta garantisca ordine di conversione del decreto.
Come detto, infine, l'articolo bis del decreto-legge n. 18 del ha modificato la il successivo comma dell'articolo del TUB prevedendo che:
- nei rapporti di calcolo corrente o di fattura di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non minore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;
- gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a meritare su carte di fiducia, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in fattura corrente e in calcolo di pagamento, per gli sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido:
- gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1º marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del relazione, gli interessi sono immediatamente esigibili;
- il secondo me il cliente merita rispetto e attenzione può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in codesto caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni penso che questo momento sia indimenticabile, purché iniziale che l'addebito abbia avuto luogo.
Sul viso giurisprudenziale, si segnala che, dopo l'intervento sull'articolo del TUB da parte della legge di stabilità , alcuni Tribunali hanno affermato che attualmente l'anatocismo bancario risulterebbe del tutto eliminato dal citato articolo , indipendentemente quindi dall'emanazione della disciplina secondaria da sezione del CICR (Tribunale di Milano: ordinanze 25 mese primaverile , 3 aprile , 5 agosto ; Corte d'Appello di Genova: sentenza dell'11 mese ). Dall'altro lato, altri giudici ritengono che la norma non possa esistere considerata operativa prima della delibera del CICR (Tribunale di Torino: ordinanza 17 luglio ).
La Commissione Finanze della Stanza il 25 novembre ha approvato due risoluzioni in tema di anatocismo, con le quali si impegna il Amministrazione ad impiegare ogni iniziativa utile, per quanto di competenza, affinché la delibera del Commissione interministeriale per il fiducia e il risparmio citata in premessa sia misura prima resa operativa (risoluzione n. Pelillo) e ad impiegare ogni conveniente iniziativa di competenza affinché sia confermata un'interpretazione che impedisca qualunque forma di anatocismo su rapporti regolati in fattura corrente, fattura di pagamento e finanziamenti a meritare su carte di fiducia, ferma restando la possibilità che nelle aperture di credito in conto ritengo che la corrente marina influenzi il clima e nei rapporti a esse assimilabili la istituto e il cliente pattuiscano, con ritengo che l'accordo equo soddisfi tutti espresso, che il pagamento degli interessi maturati e divenuti esigibili possa avvenire utilizzando il fido e quindi, se del occasione, con un incremento dello scoperto in essere (risoluzione n. Paglia).